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Il Ceppo Associazione Veneti in Spagna
ARTICOLO 1 – Con la denominazione "Il Ceppo" si costituisce per un tempo indefinito una associazione alla luce della Legge Organica 1/2002 del 22 Marzo, che regola il diritto e le norme complementari di costituire associazioni senza scopo di lucro con personalità giuridica e piena capacità operativa.
ARTICOLO 2 – L’Associazione "Il Ceppo" è stata fondata il giorno 26 ottobre2006 come (Comité locale dell’ABM) iniziativa dei Bellunesi di Spagna appartenenti all’ASSOCIAZIONE BELLUNESI NEL MONDO, costituita in base alla Legge 383/2000 e al Decreto legge n. 469/1977 dello Stato Italiano e riconosciuta dal Decreto della Giunta Regionale del Veneto n. 2652/2001 come associazione senza scopo di lucro.
ARTICOLO 3 – L’Associazione stabilisce il proprio domicilio in C./ Raimundo Fernandez de Villaverde 42, 28003 Madrid e l’ambito territoriale nel quale svolgerà le proprie attività corrisponde allo Stato Spagnolo.

ARTICOLO 4 – L’Associazione "Il Ceppo" è apolitica e si propone:

  1. promuovere iniziative rivolte ad aiutare i veneti nelle relazioni sociali ed economiche nel paese di accoglienza;
  2. occuparsi, entro i limiti dei fondi sociali destinati allo scopo, all’assistenza materiale, morale, culturale degli emigrati e di promuovere le relazioni economiche tra il Veneto e la Penisola Iberica;
  3. stabilire accordi con le associazioni di migranti italiani, con le organizzazioni e associazioni straniere, per facilitare l’inserimento degli emigranti veneti e le comunità che li ospitano e per mantenere la continuità di relazioni con il Veneto;
  4. divulgare attraverso esposizioni, conferenze, riunioni e viaggi sociali, la storia, l’arte e la bellezza del Veneto e delle sue relazioni con la Penisola Iberica;
  5. promuovere iniziative di sviluppo di relazioni economiche, turistiche e scientifiche con il Veneto.

ARTICOLO 5 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  1. dai contributi dei soci;
  2. da introiti derivanti da atti e gestioni accessorie;
  3. per contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati.
L’esercizio associativo ed economico sarà annuale la cui chiusura sarà il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 6 – Possono diventare soci ordinari dell’Associazione "Il Ceppo" i veneti maggiorenni che lo richiedano e ne accettino i principi e gli obiettivi sociali.
I requisiti di socio vengono meno:

  1. per dimissioni volontarie;
  2. per espulsione, deliberata dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, qualora il socio sia incorso in atti che si considerano indegni o incompatibili con i fini dell’Associazione; oppure quando non abbia effettuato il pagamento della quota sociale.
Il Segretario dell’Associazione terrà un Registro dei Soci e si occuperà della spedizione delle tessere associative dietro delibera del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 7 – L’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare soci onorari quei veneti o stranieri a cui si voglia, attraverso tale designazione, riconoscere la gratitudine al merito rispetto ai veneti e al Veneto:
I soci onorari hanno diritto a votare nelle Assemblee con lo stesso titolo dei soci ordinari, pur non potendo ricoprire incarichi sociali.
La qualità di socio onorario si perde nei casi previsti nell’articolo precedente.

ARTICOLO 8 - Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. Il Vicepresidente;
  5. Il Segretario;
  6. I revisori dei conti.
ARTICOLO 9 – L’Assemblea dei Soci sarà convocata almeno una volta all’anno e tutte le volte che il Cosiglio Direttivo lo ritenga necessario.
Le Assemblee risulteranno validamente costituite in prima convocazione se risulteranno presenti la metà più uno dei soci iscritti.
Avranno diritto al voto i Soci in possesso di tessera e che siano in regola con il pagamento del contributo annuale.
La notificazione della convocazione dell’Assemblea dovrà essere inviata ai soci almeno con dieci giorni di anticipo rispetto alla data stabilita per la stessa e deve contenere l’Ordine del Giorno.
Ogni socio può essere rappresentato in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta.
Lo stesso socio non potrà disporre di più di due deleghe.
La Presidenza dell’Assemblea sarà assunta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Consigliere che ricopre l’incarico da più tempo tra i membri del Consiglio Direttivo e, in caso di parità di condizioni, dal più anziano.
ARTICOLO 10 – L’associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri.
Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente.
Al Consiglio Direttivo spetta anche la nomina del Segretario.
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea dei soci e l’incarico dura tre anni.
Le elezioni si svolgeranno attraverso la presentazione di liste da presentare al Presidente dell’Asssemblea entro la data stabilita e dovranno contenere un numero di candidati non superiore al doppio del numero dei membri da eleggere.
Il voto sarà espresso tramite un segno in testa alla lista e le preferenze, in numero non superiore a due, attraverso un segno a lato del nome dei candidati preferiti.
Nel caso di preferenze in eccesso o di preferenza data ad un candidato di lista diversa da quella scelta, le preferenze risulteranno nulle e il voto sarà valido per la sola lista.
I seggi saranno assegnati alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze.
Nel caso in cui il numero dei membri del consiglio Direttivo risulti insufficiente per dimissioni o per qualsiasi altra causa, I membri del Consiglio Direttivo dimissionari o decaduti vengono surrogati dai candidati, qualora ve ne siano, immediatamente seguenti nella stessa lista.
Ad ogni modo, i membri del Consiglio Direttivo manterranno legittimamente le loro funzioni fino a che il loro munsero non sia inferiore a più della metà dei componenti.
Se il numero dei membri scende sotto la metà, si procede a nuove elezioni.
ARTICOLO 11 – Il Consiglio Direttivo si riunirà tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno o quando lo richiedano almeno tre membri.
Le delibere saranno adottate a maggioranza assoluta dei voti.
In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Le votazioni potranno avvenire per appello nominale o per voto segreto.
ARTICOLO 12 – Gli atti delle delibere del Consiglio Direttivo, trascritte nell’apposito registro, saranno firmate dal Presidente e dal Segretario.
ARTICOLO 13 – Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, incluso quello di occuparsi dell’acquisto e della trasformazione o alienazione di immobili, dell’accettazione di donazioni di qualsiasi tipo; deve altresì occuparsi di tutti gli atti diretti al compimento dello statuto dell’Associazione.
ARTICOLO 14 – Il Consiglio Direttivo approva un Regolamento Interno dell’Associazione e proporrà all’Assemblea dei Soci eventuali modifiche allo Statuto.
ARTICOLO 15 – Compete al Presidente rappresentare ufficialmente l’Associazione di fronte a terzi, stipulare patti, compromessi, riscuotere e pagare indennizzi in nome e per conto dell’Associazione; curare l’esecuzione delle decisioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Deve inoltre prendere le tutte le misure del caso in situazioni di urgenza, comunicando le decisioni al Consiglio Direttivo in occasione della prima convocazione.
In mancanza del Presidente, le decisioni dovranno essere prese dal Vicepresidente.
Il Presidente può delegare parzialmente o totalmente un altro membro del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 16 – Il Segretario si occupa di tutti i servizi dell’Associazione, di presentare proposte per la nomina di collaboratori,  mantenere contatti con le Organizzazioni esterne ed è responsabile del buon andamento dell’Amministrazione dell’Associazione.
ARTICOLO 17 – L’Assemblea nominerà tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti; la durata in carica è di tre anni e la carica è rinnovabile per altri tre.
I Revisori hanno il compito di controllare la contabilità dell’Associazione di esaminare il bilancio finale e di presentarlo annualmente all’Assemblea dei Soci con una puntuale relazione.
L’elezione dei Revisori avverrà con le stesse modalità dell’elezione dei membri del Consiglio direttivo.
ARTICOLO 18 – In caso di liquidazione dell’Associazione, i fondi che rimangano disponibili, dopo aver soddisfatto tutti gli obblighi che costituiscono il bilancio passivo dell’Associazione, sarà destinato all’Associazione Bellunesi nel Mondo o ad altre associazioni di veneti per opere culturali o di assistenza a favore di veneti.
ARTICOLO 19 – In relazione a tutti quei temi che non vengono menzionati nel presente Statuto saranno applicabili le disposizioni legislative e i regolamenti della regione Veneto e, quando necessario, la Legislazione del Regno di Spagna.
Madrid, 26 ottobre 2006

Scarica lo statuto in italiano scheda di adesione a Il Ceppo
Scarica lo statuto in spagnolo scheda di adesione a Il Ceppo

 


IL CEPPO - Associazione Veneti in Spagna
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